Onorevoli Deputati! - L'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 presenta vari punti di criticità legati alla rapida successione delle disposizioni in materia di istruzione adottate negli ultimi anni, che hanno contribuito a determinare una serie di problemi di natura diversa, che rendono peraltro alquanto incerta e difficoltosa la programmazione delle attività da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare si presenta incerta e difficoltosa la programmazione delle attività riguardanti vari settori dell'attività scolastica, quali: l'istituzione e il funzionamento dei posti di tempo pieno in relazione alla sempre crescente domanda da parte delle famiglie, la programmazione delle attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di Stato della

 

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scuola secondaria di primo e di secondo grado in relazione alle recenti modifiche legislative introdotte nella materia, la programmazione degli interventi per le attività educative destinate ai bambini dai due ai tre anni, la gestione della disciplina del personale docente, la gestione delle assunzioni del personale scolastico e delle procedure di pagamento delle relative competenze.
      Al fine di fare fronte a tali contingenti situazioni di difficoltà operativa, si è ritenuto indispensabile intervenire con un provvedimento di urgenza, nel quale è dettata una serie articolata di disposizioni finalizzate a definire in maniera più puntuale vari aspetti della normativa vigente in materia di istruzione, in maniera da assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare con maggiore consapevolezza e certezza la loro azione e realizzare le migliori condizioni per un ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2007-2008.
      Il provvedimento, oltre alla disposizione che disciplina l'entrata in vigore, si compone di tre articoli, che dettano norme urgenti in materia, rispettivamente, di ordinamenti scolastici, di personale scolastico e di assunzione di ricercatori.
      Va precisato che le norme contenute nel presente provvedimento erano contenute nel disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (atto Camera n. 2272-ter). Il disegno di legge suddetto è stato approvato, in sede referente, dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 27 luglio 2007.
      Il protrarsi dell'iter parlamentare del predetto disegno di legge non ne ha consentito l'entrata in vigore in tempo utile per l'operatività delle sue disposizioni sin dall'inizio dell'anno scolastico 2007-2008 ai fini della programmazione e dell'organizzazione delle varie attività, a esse correlate, da parte delle scuole.
      Ciò ha determinato la necessità di adottare il presente provvedimento che, con il suo carattere di straordinaria necessità ed urgenza, e con le disposizioni in esso inserite, consentirà alle scuole di realizzare le proprie finalità istituzionali con l'efficacia che la situazione richiede.
      Passando all'illustrazione delle disposizioni contenute negli articoli del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

Articolo 1 - (Norme in materia di ordinamenti scolastici).

      Comma 1. Il comma intende ripristinare il tempo pieno così come era previsto dalle norme della legge 24 settembre 1971, n. 820, previgenti al decreto legislativo sul primo ciclo (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Al fine di evitare oneri aggiuntivi di bilancio, è comunque precisato che l'organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno è realizzata nei limiti dei posti di tempo pieno funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. La norma intende, inoltre, dare risposta alle numerose istanze sociali volte a favorire l'accoglienza prolungata degli alunni nelle scuole e tempi di apprendimento più distesi.
      Comma 2. Le norme modificano alcune delle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, contenute nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare viene precisato che i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, qualora manchi nel comune l'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, ove manchi anche in questa il medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio

 

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scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. Si tratta in sostanza di norme che, modificando le disposizioni vigenti, introducono un maggior rigore nell'individuazione delle sedi di esame per i candidati esterni, ponendo così rimedio agli inconvenienti, alle disfunzioni e agli abusi registratisi nel corso degli ultimi anni.
      Comma 3. Si dettano le disposizioni per la copertura dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato.
      Comma 4. Le disposizioni del comma 4 introducono, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione, il giudizio di ammissione o di non ammissione all'esame stesso, da parte del consiglio di classe.
      Comma 5. Le norme contenute nel comma 5 disciplinano le modalità e le procedure per la valutazione, esterna, del sistema complessivo dell'istruzione scolastica da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Si prevede che a tale fine il Ministro adotti annualmente un'apposita direttiva, contenente gli obiettivi generali della valutazione e la determinazione degli anni di corso, del primo e del secondo ciclo, che formano oggetto della valutazione. Si dettano anche norme dirette a modificare la composizione del comitato d'indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
      Comma 6. La norma introduce una precisazione circa l'ambito applicativo dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplina l'accesso agli elenchi anagrafici della popolazione residente, ambito nel quale sono comprese, pertanto, anche le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale dell'istruzione, in considerazione dei problemi legati alla specificità determinata dal principio generale dell'autonomia scolastica.
      Comma 7. Vengono dettate le norme per l'attuazione del punto 12) dell'Accordo-quadro sancito nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007, in materia di iniziative, anche sperimentali, per la realizzazione dei progetti di ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni di età (cosiddette «classi primavera»); a tale fine si dispone che l'onere di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale, per la realizzazione di queste iniziative, è quantificato in euro 9.783.656, per l'anno 2007. Le relative disponibilità sono riassegnate al Ministero della pubblica istruzione.
      Comma 8. Si apporta una limitata modifica alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha dettato le norme in materia di parità scolastica. La legge n. 62 del 2000, all'articolo 1, comma 4, ha previsto, tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica, l'obbligo per le scuole private di utilizzare docenti forniti di titoli di abilitazione all'insegnamento; il successivo comma 4-bis ha previsto, in parziale deroga a tale principio, che per i docenti di scuola materna in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 nelle scuole che chiedono il riconoscimento della parità, deve considerarsi valido, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, il titolo di studio (diploma di scuola magistrale) conseguito ai sensi dell'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La norma contenuta nel presente comma intende modificare il citato comma 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, al fine di estendere il riconoscimento della validità abilitante del titolo di studio in parola anche ai docenti che non erano in servizio nelle scuole materne paritarie alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, e che sono stati assunti dopo tale data. Si intende quindi sancire un principio di carattere generale, e cioè il riconoscimento della validità abilitante del titolo di studio di cui all'articolo 334 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
 

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n. 297 del 1994, posseduto dai docenti in servizio presso le scuole dell'infanzia riconosciute paritarie, a prescindere dalla data di assunzione in servizio dei docenti. L'applicazione della norma non comporta riflessi finanziari a carico del bilancio pubblico.

Articolo 2 - (Norme urgenti in materia di personale scolastico).

      Comma 1. Le norme contenute in questo comma hanno lo scopo di snellire e rendere più incisive le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente, introducendo varie modifiche agli articoli 503 e 506 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardanti, rispettivamente, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e la destituzione e la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale. Le norme introdotte sono finalizzate, da un lato, a ricondurre alla competenza del dirigente scolastico e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale l'iniziativa nella materia in questione, nei confronti, rispettivamente, del personale docente e dei dirigenti scolastici, e, per altro verso, a rendere meno complesse le procedure per l'adozione dei provvedimenti, semplificando, tra l'altro, anche l'acquisizione dei pareri prescritti, che assumono la veste di pareri obbligatori non vincolanti. Di particolare rilievo è inoltre la disposizione, del tutto innovativa, che prevede la possibilità di sospensione cautelare da parte del dirigente scolastico nei casi di esistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra la scuola e le famiglie degli alunni; in questi casi il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, per la convalida ovvero la revoca entro il termine di quindici giorni, scaduto il quale senza che quest'ultimo abbia adottato alcun provvedimento, la sospensione è automaticamente revocata; invece, in caso di inerzia del dirigente scolastico competente, la sospensione può essere adottata dal suddetto dirigente dell'ufficio scolastico regionale; questo tipo di sospensione non produce effetti sul trattamento economico del dipendente. Si tratta, come è facile intuire, di una norma che intende rispondere alle esigenze, oggettive e urgenti, di assegnare a compiti diversi dall'insegnamento docenti che, con il loro comportamento, abbiano recato grave turbamento e pregiudizio al rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni.
      Comma 2. Il comma prevede che le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 503 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dal comma 1, non si applicano ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
      Comma 3. La norma si propone di semplificare le procedure per il conferimento delle supplenze temporanee ai collaboratori scolastici da parte dei capi d'istituto. Infatti, le norme vigenti in materia prevedono che il predetto personale venga assunto attraverso le liste di collocamento tenute dagli uffici territoriali dei centri per l'impiego. Le scuole, pertanto, inviano a tali centri le richieste numeriche delle assunzioni da effettuare e i centri comunicano, successivamente, i nominativi del personale da nominare. La procedura è complessa e poco funzionale, in quanto, in caso di rinuncia da parte degli interessati, deve essere ripetuto l'intero iter. La norma consente invece ai capi d'istituto di nominare direttamente il personale in questione sulla base degli elenchi forniti dai centri per l'impiego, eliminando i passaggi della richiesta numerica da parte delle scuole e la successiva risposta da parte dei centri. La norma consente, allo stesso tempo, di procedere alla surroga dei rinunciatari in tempi brevi e funzionali alle esigenze delle istituzioni scolastiche.
      Comma 4. Le disposizioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, citate nel comma 4 prevedono la trasmissione immediata ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei provvedimenti di instaurazione

 

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dei rapporti di lavoro subordinato adottati dalle pubbliche amministrazioni. Tale procedura risulta però molto impegnativa per le scuole, tenuto conto dell'elevato numero di rapporti di lavoro temporanei che le scuole stesse istaurano con i docenti e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) incaricati di effettuare le supplenze temporanee; tali supplenze infatti sono quasi sempre di durata molto ridotta e spesso ripetute nel tempo, in quanto le scuole sono costrette, per esigenze strutturali, ad effettuare, nel corso dell'anno scolastico, la sostituzione dei titolari assenti anche per periodi brevi; ciò comporta, ovviamente, l'obbligo di trasmettere agli uffici del lavoro un elevato numero di comunicazioni, spesso anche quotidianamente. La norma contenuta nel comma 4 fissa in dieci giorni il termine entro cui le scuole devono inviare le suddette comunicazioni, in modo da poter adempiere a tale obbligo di comunicazione dei nuovi rapporti di lavoro in tempi più adeguati ai numerosi e complessi carichi di lavoro delle scuole stesse. Al fine di porre rimedio alle contestazioni già intervenute in materia di mancata comunicazione da parte delle scuole dei nuovi rapporti di lavoro instaurati, con le norme contenute nel comma in esame si precisa inoltre che le sanzioni irrogate alle pubbliche amministrazioni sono annullate.
      Comma 5. La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure per il pagamento delle spettanze ai supplenti per le assenze connesse con l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, la cui competenza viene attribuita direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3 - (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).

      L'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, «al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori» è definito «un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008».
      Il comma 650 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per le predette finalità, 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      L'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 296 del 2006 prevede un piano di assunzione straordinaria di ricercatori «nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca».
      Il comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per tali finalità, 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
      In ambedue i casi, per problemi procedimentali dovuti all'adozione dei regolamenti di disciplina dei concorsi (il regolamento per i concorsi per ricercatore universitario ha appena ricevuto un parere interlocutorio del Consiglio di Stato), non sarà possibile utilizzare le somme stanziate per il 2007 per le finalità previste dall'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006.
      Si rende, pertanto, necessario consentire la utilizzabilità di tali somme per il solo anno 2007, assicurandole, rispettivamente, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e al Fondo di finanziamento degli enti di ricerca.
      Attraverso l'attribuzione delle somme a tali fondi con il vincolo della loro destinazione all'assunzione di ricercatori, si rende possibile la rapida assunzione degli stessi, mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente.
      Per esse non vi è necessità di relazione tecnica, trattandosi di somme già previste dalla legge finanziaria 2007, e di mere modificazioni di autorizzazioni di spesa.