Onorevoli Deputati! - L'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 presenta vari punti di criticità legati alla rapida successione delle disposizioni in materia di istruzione adottate negli ultimi anni, che hanno contribuito a determinare una serie di problemi di natura diversa, che rendono peraltro alquanto incerta e difficoltosa la programmazione delle attività da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare si presenta incerta e difficoltosa la programmazione delle attività riguardanti vari settori dell'attività scolastica, quali: l'istituzione e il funzionamento dei posti di tempo pieno in relazione alla sempre crescente domanda da parte delle famiglie, la programmazione delle attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di Stato della
Articolo 1 - (Norme in materia di ordinamenti scolastici).
Comma 1. Il comma intende ripristinare il tempo pieno così come era previsto dalle norme della legge 24 settembre 1971, n. 820, previgenti al decreto legislativo sul primo ciclo (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Al fine di evitare oneri aggiuntivi di bilancio, è comunque precisato che l'organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno è realizzata nei limiti dei posti di tempo pieno funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. La norma intende, inoltre, dare risposta alle numerose istanze sociali volte a favorire l'accoglienza prolungata degli alunni nelle scuole e tempi di apprendimento più distesi.
Comma 2. Le norme modificano alcune delle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, contenute nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare viene precisato che i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, qualora manchi nel comune l'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, ove manchi anche in questa il medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio
Articolo 2 - (Norme urgenti in materia di personale scolastico).
Comma 1. Le norme contenute in questo comma hanno lo scopo di snellire e rendere più incisive le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente, introducendo varie modifiche agli articoli 503 e 506 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardanti, rispettivamente, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e la destituzione e la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale. Le norme introdotte sono finalizzate, da un lato, a ricondurre alla competenza del dirigente scolastico e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale l'iniziativa nella materia in questione, nei confronti, rispettivamente, del personale docente e dei dirigenti scolastici, e, per altro verso, a rendere meno complesse le procedure per l'adozione dei provvedimenti, semplificando, tra l'altro, anche l'acquisizione dei pareri prescritti, che assumono la veste di pareri obbligatori non vincolanti. Di particolare rilievo è inoltre la disposizione, del tutto innovativa, che prevede la possibilità di sospensione cautelare da parte del dirigente scolastico nei casi di esistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra la scuola e le famiglie degli alunni; in questi casi il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, per la convalida ovvero la revoca entro il termine di quindici giorni, scaduto il quale senza che quest'ultimo abbia adottato alcun provvedimento, la sospensione è automaticamente revocata; invece, in caso di inerzia del dirigente scolastico competente, la sospensione può essere adottata dal suddetto dirigente dell'ufficio scolastico regionale; questo tipo di sospensione non produce effetti sul trattamento economico del dipendente. Si tratta, come è facile intuire, di una norma che intende rispondere alle esigenze, oggettive e urgenti, di assegnare a compiti diversi dall'insegnamento docenti che, con il loro comportamento, abbiano recato grave turbamento e pregiudizio al rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni.
Comma 2. Il comma prevede che le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 503 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dal comma 1, non si applicano ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Comma 3. La norma si propone di semplificare le procedure per il conferimento delle supplenze temporanee ai collaboratori scolastici da parte dei capi d'istituto. Infatti, le norme vigenti in materia prevedono che il predetto personale venga assunto attraverso le liste di collocamento tenute dagli uffici territoriali dei centri per l'impiego. Le scuole, pertanto, inviano a tali centri le richieste numeriche delle assunzioni da effettuare e i centri comunicano, successivamente, i nominativi del personale da nominare. La procedura è complessa e poco funzionale, in quanto, in caso di rinuncia da parte degli interessati, deve essere ripetuto l'intero iter. La norma consente invece ai capi d'istituto di nominare direttamente il personale in questione sulla base degli elenchi forniti dai centri per l'impiego, eliminando i passaggi della richiesta numerica da parte delle scuole e la successiva risposta da parte dei centri. La norma consente, allo stesso tempo, di procedere alla surroga dei rinunciatari in tempi brevi e funzionali alle esigenze delle istituzioni scolastiche.
Comma 4. Le disposizioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, citate nel comma 4 prevedono la trasmissione immediata ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei provvedimenti di instaurazione
Articolo 3 - (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).
L'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, «al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori» è definito «un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008».
Il comma 650 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per le predette finalità, 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
L'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 296 del 2006 prevede un piano di assunzione straordinaria di ricercatori «nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca».
Il comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per tali finalità, 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
In ambedue i casi, per problemi procedimentali dovuti all'adozione dei regolamenti di disciplina dei concorsi (il regolamento per i concorsi per ricercatore universitario ha appena ricevuto un parere interlocutorio del Consiglio di Stato), non sarà possibile utilizzare le somme stanziate per il 2007 per le finalità previste dall'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006.
Si rende, pertanto, necessario consentire la utilizzabilità di tali somme per il solo anno 2007, assicurandole, rispettivamente, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e al Fondo di finanziamento degli enti di ricerca.
Attraverso l'attribuzione delle somme a tali fondi con il vincolo della loro destinazione all'assunzione di ricercatori, si rende possibile la rapida assunzione degli stessi, mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente.
Per esse non vi è necessità di relazione tecnica, trattandosi di somme già previste dalla legge finanziaria 2007, e di mere modificazioni di autorizzazioni di spesa.